L’art. 1 della legge n. 91/92, consultabile al seguente link, stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre italiani.
La cittadinanza italiana si trasmette da genitore in figlio, con la condizione che il genitore italiano non abbia mai rinunciato alla cittadinanza o non si sia naturalizzato durante la minore età del diretto discendente.
Per il riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza è necessario che siano provati i seguenti punti:
- che la discendenza abbia inizio da un avo nato in Italia (dante causa);
- che il dante causa abbia mantenuto la cittadinanza sino alla maggiore età del diretto discendente;
- che sia comprovata la discendenza dal dante causa mediante gli atti di stato civile (nascita, matrimonio, divorzio, morte): detti atti devono essere muniti di legalizzazione, se richiesta, e di traduzione ufficiale. Si ricorda che gli atti rilasciati in Australia necessitano di essere convalidati con Apostille.
I richiedenti nati all’estero e in possesso di altra cittadinanza non si considerano aver acquistato la cittadinanza italiana in maniera automatica, salvo che:
- Un ascendente di primo o di secondo grado (genitori o nonni) possegga – o possedeva al momento della morte – esclusivamente la cittadinanza italiana;
- Un genitore o adottante è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi successivamente all’acquisto della cittadinanza italiana e prima della data di nascita (o adozione) del figlio.
DOCUMENTI DA PRESENTARE IL GIORNO DELL’APPUNTAMENTO
Per il richiedente maggiorenne:
- documento di identità e prova di residenza (passaporto, patente di guida, utenza domestica)
- atto di nascita con apostille e traduzione
- (eventuale) atto di matrimonio con apostille e traduzione
- (eventuale) sentenza di divorzio con apostille e traduzione
Per il genitore:
- estratto dell’atto di nascita (da richiedere al Comune italiano)
- (eventuale) atto di matrimonio (con apostille e traduzione se celebrato all’estero)
- (eventuale) sentenza di divorzio (con apostille e traduzione se emessa all’estero)
- certificato storico di residenza in Italia oppure certificato di non cittadinanza australiana/Vevo se nato in Italia
Se il genitore del richiedente possiede un’altra cittadinanza e non ha risieduto per due anni consecutivi in Italia, prova che almeno uno dei nonni sia o sia stato esclusivamente cittadino italiano presentando un certificato di non cittadinanza australiana/Vevo.
COSTI
Per la trattazione dell’istanza di cittadinanza per il richiedente maggiorenne è previsto il pagamento di 600 Euro da corrispondersi in valuta locale in contanti o con carta di debito. Si precisa che trattasi di un contributo obbligatorio richiesto dalla legge per la trattazione della pratica, che non implica in alcun modo l’esito positivo del procedimento. Pertanto NON È IN ALCUN CASO RIMBORSABILE
NOTA BENE
- SOLO i cittadini maggiorenni possono presentare istanza di riconoscimento di cittadinanza italiana per discendenza. Per i cittadini minorenni si invita a prendere visione di quanto riportato al seguente link: Stato Civile
- SOLO i cittadini australiani o cittadini di altri Stati provvisti di visto australiano di residenza permanente nel Sud Australia possono presentare istanza presso questo Consolato. Prova della residenza in SA è richiesta al momento della presentazione della domanda.
- L’istanza è individuale, va presentata di persona previo appuntamento da prendersi online qui e corredata della documentazione richiesta.
- Qualora due o più membri della stessa famiglia intendono presentare istanza di riconoscimento di cittadinanza italiana per discendenza a partire dallo stesso dante causa, sia contemporaneamente o in momenti diversi, è sufficiente presentare solo una documentazione relativa al dante causa e ai discendenti comuni, purché i richiedenti siano tutti residenti in SA.
- I residenti nel SA i cui i familiari hanno ottenuto il riconoscimento della cittadinanza italiana presso un altro Consolato o in Italia, devono presentare in ogni caso tutta la documentazione relativa al dante causa in originale.
- Le traduzioni o le certificazioni di conformità se fatte per uso trascrizione nei registri dello stato civile italiano sono gratuite
- Su dove ottenere atti, certificati e traduzioni consulta qui
- In caso di documenti non australiani, il richiedente dovrà verificare con il Consolato italiano competente la correttezza formale e sostanziale della documentazione.
- In casi eccezionali, questo Consolato potrà certificarne la traduzione secondo le modalità sopra menzionate, posto che il documento straniero sia redatto in inglese quale lingua ufficiale del Paese emittente.
Tutti i documenti devono essere presentati in originale e non vengono restituiti
- I documenti già in possesso di questo ufficio Consolare non devono essere ripresentati
- L’Ufficio Cittadinanza si riserva di richiedere ulteriore documentazione qualora gli elementi a disposizione fossero ritenuti insufficienti per una corretta valutazione dell’istanza di cittadinanza.
- La ricerca della documentazione è onere del richiedente.
- Il procedimento per l’accertamento del possesso della cittadinanza italiana sarà concluso entro 730 giorni, così come stabilito dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 33 del 17/01/2014, in G.U. n. 64 del 18/03/2014.
- Il Consolato trasmetterà tramite email ai richiedenti una comunicazione ufficiale in merito all’esito della procedura, contestualmente all’invio della relativa documentazione al Comune in Italia per la registrazione, nel caso di esito positivo.
Alle richieste dell’utenza di informazioni generali sulle procedure o sulla documentazione necessaria a presentare domanda di cittadinanza NON sarà possibile rispondere individualmente per e-mail o al telefono e si rimanda alle indicazioni contenute nelle relative pagine web.