Il decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36 (qui disponibile), recante disposizioni urgenti in materia di cittadinanza, ha modificato i requisiti per la trasmissione della cittadinanza da genitori cittadini italiani ai figli.
I figli minorenni di almeno un genitore con cittadinanza italiana, anche se nati all’estero ed eventualmente in possesso di un’altra cittadinanza, sono cittadini italiani a condizione che:
- almeno uno dei genitori (o adottante) cittadino italiano sia nato in Italia
- almeno un genitore (o adottante) cittadino italiano abbia risieduto continuativamente in Italia per almeno due anni prima della nascita del figlio. Si dovrà presentare il certificato storico di residenza rilasciato dal comune competente
- nel caso in cui manchi il requisito della residenza di cui al punto precedente, almeno uno dei nonni cittadini italiani sia nato in Italia
L’Ufficio consolare si riserva di richiedere ulteriore documentazione qualora gli elementi a disposizione fossero ritenuti insufficienti per una corretta valutazione dell’istanza.
La trascrizione dell’atto di nascita in Comune, se effettuata per il tramite di questo Consolato, è completamente gratuita.
Quali documenti devo presentare?
- Modulo compilato in ogni sua parte e firmato da entrambi i genitori (clicca qui per la sezione modulistica – STATO CIVILE/CIVIL STATUS). Se uno dei genitori non è cittadino EU dovrà firmare il modulo davanti ad un Giudice di Pace (JP), oppure presentarsi personalmente al Consolato per la firma munito di un documento di riconoscimento in corso di validità.
- Copia originale dell’atto di nascita del minore, emessa dal “Registry of Births, Deaths and Marriages“. Si informa che il certificato una volta depositato presso il Consolato per la registrazione non verrà restituito.
- L’atto originale dovrà essere legalizzato sul retro per mezzo di Apostille rilasciata dal “Department of Foreign Affairs and Trade“). L’Apostille deve essere applicata sul certificato originale. Le Apostille sulle traduzioni non saranno accettate.
- L’atto dovrà essere provvisto di traduzione in lingua italiana effettuata, o usando l’apposito modello in formato digitale, o avvalendosi di un traduttore ufficiale NAATI. Informiamo i gentili utenti, che se la traduzione non dovesse essere fedele al certificato, dovrà essere modificata affinché risulti corretta. Le Apostìlle non devono essere tradotte.
- Fotocopie di entrambi i documenti di riconoscimento in corso di validità e firma dei genitori
Devo prendere appuntamento?
Il servizio si eroga previo appuntamento da prendere attraverso il portale Prenot@mi selezionando ‘cittadinanza e trascrizione atti di nascita’.
Mi verrà restituito l’originale dell’atto di nascita?
No. L’originale dell’atto di nascita deve rimanere agli atti del Consolato.
Dopo quanto tempo posso richiedere il passaporto italiano per mio figlio/figlia?
I richiedenti riceveranno dal Consolato comunicazione di avvenuto invio della documentazione al Comune competente. Da tale notifica, dovranno passare almeno 30 giorni prima di poter prenotare un appuntamento per passaporto. Per i dettagli su tale servizio si rimanda a questa pagina. Per la procedura si consiglia di consultare l’apposita sezione.