La legge n. 74 del 23 maggio 2025 ha riaperto i termini per il riacquisto della cittadinanza a favore di ex cittadini nati in Italia o che sono stati residenti in Italia per almeno due anni continuativi e che abbiano perso la cittadinanza non oltre il 15 agosto 1992 in applicazione dell’articolo 8, n. 1 e n. 2, o dell’articolo 12 della legge n. 555 del 1912 (naturalizzazione in Paese straniero, rinuncia alla cittadinanza a seguito di involontario acquisto di cittadinanza straniera, figli minori conviventi di genitore che ha perso la cittadinanza). La possibilità di riacquisto non si applica a coloro che hanno rinunciato alla cittadinanza italiana (o che l’hanno persa per altro motivo) a partire dal 16 agosto 1992.
La dichiarazione di riacquisto da parte dell’ex cittadino può essere presentata tra il 1° luglio 2025 e il 31 dicembre 2027.
Modalità della dichiarazione.
Prima di rendere la dichiarazione, l’interessato deve:
a) identificarsi mediante valido documento di identità emesso dall’autorità del Paese di attuale cittadinanza;
b) dimostrare, con documentazione completa e autentica:
i. le proprie generalità complete (mediante certificato di nascita, che nel caso di nati all’estero dovrà essere presentato nelle forme previste per la trascrizione in Italia, legalizzato e tradotto);
ii. solo per i nati all’estero, la residenza in Italia per almeno due anni continuativi (mediante certificato storico di residenza);
iii. il precedente possesso della cittadinanza italiana (mediante certificato storico di cittadinanza);
iv. la causa della perdita della cittadinanza (mediante documentazione atta a dimostrare l’acquisto della cittadinanza straniera e, nei casi previsti, la rinuncia a quella italiana: certificato di naturalizzazione; la documentazione emessa da Autorità straniere dovrà essere opportunamente legalizzata e tradotta);
v. la data di decorrenza di tale perdita (generalmente, mediante la documentazione di cui al punto iv).
c) pagare il diritto consolare pari ad euro 250.
La dichiarazione deve essere resa dall’interessato personalmente innanzi all’Ufficio consolare.
VERIFICATI I REQUISITI E REPERITA TUTTA LA DOCUMENTAZIONE, COME ILLUSTRATO NEI PRECEDENTI PARAGRAFI, GLI INTERESSATI POTRANNO CONTATTARE IL CONSOLATO PER FISSARE UN APPUNTAMENTO, AL SEGUENTE INDIRIZZO: consolato.adelaide@esteri.it
Effetti della dichiarazione.
Dal giorno successivo alla dichiarazione, l’ex cittadino riacquista la cittadinanza italiana. La dichiarazione di riacquisto non ha effetto retroattivo: dal giorno della perdita della cittadinanza fino al giorno in cui è presentata la dichiarazione di riacquisto, l’interessato è considerato straniero a tutti gli effetti di legge.
Il riacquisto della cittadinanza comporta il riacquisto di diritti ed obblighi propri dello stato di cittadinanza, tra cui si segnalano:
a) l’obbligo di iscrizione anagrafica;
b) l’obbligo di aggiornare la propria posizione di stato civile (ad esempio, fornendo l’atto di matrimonio, gli atti con i quali i matrimoni precedenti sono stati sciolti, eccetera);
c) il diritto di essere iscritto alle liste elettorali;
d) il diritto di ottenere il passaporto e la carta di identità.
Si attira l’attenzione che, con la legge di conversione del decreto legge (legge n. 74/2025), è stato modificato l’articolo 14 della legge n. 91/1992: il riacquisto della cittadinanza da parte della persona residente all’estero non comporta più l’automatico acquisto della cittadinanza da parte del figlio minorenne convivente, se residente all’estero. Per tale acquisto è ora necessario che il figlio minorenne sia convivente in Italia con il genitore che riacquista la cittadinanza per almeno due anni anteriormente al riacquisto. Pertanto, i figli (minorenni o, a maggior ragione, maggiorenni) residenti all’estero e nati prima del riacquisto della cittadinanza del genitore non acquistano, per il fatto di detto riacquisto, la cittadinanza italiana. Tuttavia, se il genitore era originariamente cittadino italiano per nascita, il figlio nato prima del riacquisto potrà acquistare la cittadinanza italiana con la residenza in Italia (articolo 4, comma 1, lettera c, o articolo 9, comma 1, lettera a, della legge n. 91/1992).
RIACQUISTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA PER RESIDENZA
Chi ha perso la cittadinanza italiana per essersi naturalizzato australiano prima del 16.08.1992 potrà riacquistare la cittadinanza scegliendo tra due possibili strade, che si differenziano esclusivamente dal tempo necessario per il riacquisto.
Nella prima ipotesi, si potrà riavere la cittadinanza dopo qualche giorno o qualche settimana a seconda dell’operatività del Comune Italiano, mentre nella seconda ipotesi bisognerà aspettare almeno un anno.
- Prima ipotesi: Si rende una apposita dichiarazione al Comune o in Consolato e si stabilisce la residenza in Italia entro 12 mesi dalla data della stessa.
- Seconda ipotesi: Si stabilisce la residenza in Italia presso un Comune senza fare alcuna dichiarazione e si attendono 365 giorni.
In entrambi i casi sarà il Comune italiano di residenza a finalizzare la procedura di riacquisto della cittadinanza.
Le istruzioni dettagliate possono essere visualizzate nello specifico How-to riacquisto cittadinanza.