ACQUISTO DELLA CITTADINANZA PER I FIGLI MINORENNI NATI ALL’ ESTERO DA GENITORE CHE TRASMETTE LA CITTADINANZA (IURE SANGUINIS)
Per i figli minorenni nati all’estero da genitore cittadino che trasmette la cittadinanza si invita a prendere visione di quanto riportato al seguente link: Stato Civile
ACQUISTO DELLA CITTADINANZA PER I FIGLI MINORENNI NATI ALL’ESTERO DA GENITORE CHE NON TRASMETTE LA CITTADINANZA (BENEFICIO DI LEGGE)
I figli minorenni nati all’estero da genitore cittadino che NON trasmette la cittadinanza possono acquistare la cittadinanza italiana in due casi.
Nel primo caso (comma 1-bis dell’articolo 4 della legge n. 91/1992) i seguenti presupposti devono essere posseduti congiuntamente:
- uno dei genitori è cittadino per nascita. Si escludono quindi i casi di cittadini per naturalizzazione ai sensi dell’articolo 9 della legge n. 91/1992 o “per beneficio di legge” ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 91/1992 ovvero per matrimonio ai sensi dell’articolo 5 della legge n. 91/1992 o dell’articolo 10 della legge n. 555/1912 oppure per riacquisto ai sensi degli articoli 13 o 17 della legge n. 91/1992 ovvero iuris communicatione (art. 14 della legge n. 91/1992).
- entrambi i genitori (incluso il genitore straniero) o il tutore presentano una dichiarazione di volontà di acquisto della cittadinanza entro tre anni dalla nascita (o dalla data successiva in cui è stabilita la filiazione da cittadino italiano o in cui è decisa l’adozione da parte di cittadino italiano durante la minore età del figlio). In caso di riconoscimento della filiazione in tempi successivi da parte di genitori entrambi cittadini italiani per nascita, il termine di tre anni decorrerà dal primo riconoscimento (perché già il primo riconoscimento comporta la trasmissione della cittadinanza). Se invece avviene prima il riconoscimento da parte di genitore straniero (o cittadino italiano non per nascita ma ad altro titolo), il termine di tre anni sarà computato a partire dal riconoscimento da parte del secondo genitore cittadino per nascita.
La dichiarazione di volontà di acquisto della cittadinanza deve essere formale e avvenire di persona, alla presenza dell’operatore consolare delegato all’esercizio delle funzioni di stato civile. Se i genitori non rendono la dichiarazione contestualmente, il requisito di legge si considera soddisfatto alla data in cui è presentata la dichiarazione del secondo genitore. Se la filiazione (anche adottiva) è stabilita nei confronti di una sola persona (o se l’altro genitore è deceduto), sarà sufficiente la dichiarazione di un solo genitore.
Nel caso di stabilimento della residenza legale del minore in Italia, la dichiarazione può essere presentata anche successivamente al termine di tre anni dalla nascita, ma la residenza deve perdurare per almeno due anni continuativi dopo la dichiarazione di volontà di acquisto della cittadinanza presentata dai genitori.
Il secondo caso (comma 1-ter dell’articolo 1 del decreto-legge n. 36/2025) si applica quando sussistono tutte le condizioni seguenti:
- persone minorenni alla data di entrata in vigore della legge di conversione, cioè persone che non avevano compiuto il 18° anno di età al 24 maggio 2025;
- figli di cittadini per nascita che si trovano nelle condizioni previste dalle lettere a), a-bis) e b) dell’articolo 3-bis della legge n. 91/1992. In altri termini, i genitori devono essere riconosciuti cittadini sulla base di domanda amministrativa o giudiziale presentata entro le 23:59 (ora di Roma) del 27 marzo 2025 o sulla base di domanda presentata sulla base di appuntamento comunicato dall’Ufficio consolare o dal Comune entro la medesima data;
- la dichiarazione dei genitori o del tutore deve essere presentata all’Ufficio consolare entro il 31 maggio 2026. Se l’interessato, minorenne alla data del 24 maggio 2025, diviene nel frattempo maggiorenne, la dichiarazione dovrà essere presentata da lui personalmente entro il medesimo termine.
La dichiarazione di volontà di acquisto della cittadinanza deve essere formale e avvenire di persona, alla presenza dell’operatore consolare delegato all’esercizio delle funzioni di stato civile. Se i genitori non rendono la dichiarazione contestualmente, il requisito di legge si considera soddisfatto alla data in cui è presentata la dichiarazione del secondo genitore. Se la filiazione (anche adottiva) è stabilita nei confronti di una sola persona (o se l’altro genitore è deceduto), sarà sufficiente la dichiarazione di un solo genitore.
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In entrambi i casi il minore, in base all’art. 15 L. 91/1992, acquista la cittadinanza dal giorno successivo alla data della dichiarazione resa dai genitori.
Alla cittadinanza italiana acquistata nei modi sopra indicati l’interessato, una volta divenuto maggiorenne, può fare rinuncia, con la sola condizione che non si produca una condizione di apolidia.
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COSTI
La pratica è gratuita.
DOCUMENTI DA PRESENTARE IL GIORNO DELL’APPUNTAMENTO
- atto di nascita del minore con apostille e traduzione
- passaporto australiano o di altra nazionalità del minore
- documenti di identità di entrambi i genitori
- atto di nascita del genitore con apostille e traduzione (oppure certificato di cittadinanza italiana per nascita del genitore). Per i genitori cittadini italiani regolarmente iscritti all’AIRE, il certificato di cittadinanza italiana per nascita potrà essere sostituito da una dichiarazione sostitutiva.
VERIFICATI I REQUISITI E REPERITA TUTTA LA DOCUMENTAZIONE, COME ILLUSTRATO NEI PRECEDENTI PARAGRAFI, GLI INTERESSATI POTRANNO CONTATTARE IL CONSOLATO PER FISSARE UN APPUNTAMENTO, AL SEGUENTE INDIRIZZO: consolato.adelaide@esteri.it