La legge di conversione del Decreto Legge 36/2025 ha modificato l’articolo 17, comma 1, della legge n. 91/1992, consentendo ad ex cittadini anche residenti all’estero, in determinati casi e per un periodo di tempo limitato, di riacquistare la cittadinanza italiana presentando una dichiarazione.
Il nuovo articolo 17, comma 1, della legge n.91/1992 si applica, in presenza dei seguenti requisiti:
a) l’interessato deve essere nato in Italia oppure essere stato residente in Italia per almeno due anni continuativi;
b) l’interessato ha perso la cittadinanza non oltre il 15 agosto 1992 in uno dei seguenti casi:
- ha volontariamente acquistato una cittadinanza straniera non oltre il 15 agosto 1992 e stabilito all’estero la propria residenza (articolo 8, numero 1°, della legge n. 555/1912);
- avendo acquistato senza concorso di volontà propria una cittadinanza straniera, ha rinunciato alla cittadinanza italiana e ha stabilito la propria residenza all’estero (articolo 8, numero 2°, della legge n. 555/1912);
- essendo figlio minore non emancipato di chi ha perso la cittadinanza, aveva in comune con il genitore la residenza e ha acquistato la cittadinanza di uno Stato straniero (articolo 12 della legge n. 555/1912).
La dichiarazione di riacquisto da parte dell’ex cittadino può essere presentata tra il 1° luglio 2025 e il 31 dicembre 2027.
Verifica attentamente le modalità di presentazione della dichiarazione e la documentazione necessaria alla seguente pagina: Riacquisto della cittadinanza a favore di ex cittadini