L’Ufficio consolare può erogare al cittadino italiano stabilmente residente nella propria circoscrizione consolare, iscritto all’AIRE e che si trovi in situazione di comprovata indigenza un sussidio. La concessione del sussidio ha carattere di assoluta eccezionalità ed avviene compatibilmente con i fondi disponibili iscritti a bilancio.
Al cittadino italiano temporaneamente all’estero e residente in Italia o in altra circoscrizione consolare, che si trovi ad affrontare difficoltà economiche impreviste e che non possa avvalersi dell’aiuto di familiari o terze persone (per esempio attraverso società abilitate al trasferimento di contanti), può essere concesso un prestito, che l’interessato si impegna a restituire all’Erario entro 90 giorni. La concessione del prestito è subordinata alla verifica della condizione di difficoltà economica del connazionale e dell’impossibilità di provvedervi da parte dei familiari a ciò tenuti per legge (art. 433 c.c.).
Gli interessati, al fine di ottenere un sostegno economico, dovranno dimostrare:
- lo stato di indigenza o comunque di grave necessità
- che tale stato non sia altrimenti fronteggiabile (neppure attraverso, ad esempio, il sostegno di familiari)
- Il Consolato, ricevuta la domanda, verifica se sussistono i presupposti di legge per un’erogazione in denaro, sotto forma di “Prestito con promessa di restituzione” oppure, in subordine, di “Sussidio” (entrambe sono erogazioni una tantum, cioè in unica soluzione).
- Coloro che intendano avanzare la domanda, sono pregati di scrivere personalmente all’indirizzo e-mail consolato.adelaide@esteri.it spiegando brevemente la propria situazione e citando la documentazione di cui dispongono per comprovare le condizioni summezionate.