Questo sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti.
Proseguendo nella navigazione accetti l'utilizzo dei cookie.

Preferenze cookies

Contributi alla stampa periodica italiana edita e diffusa all’estero – Prossima scadenza per la presentazione delle istanze relative alle EDIZIONI 2022

1. Si ricorda che il prossimo 31 MARZO scadra’ il termine per la presentazione delle domande di contributo a favore dei periodici in lingua italiana editi e diffusi all’estero nell’anno 2022. Si fa presente, al riguardo, la necessita’ che tale scadenza venga scrupolosamente rispettata.
La materia e’ disciplinata dal D. Lgs. n. 70/2017, Capo V, e dal correlato DPCM 15.09.2017, i cui punti fondamentali sono stati analiticamente esposti nel prospetto allegato al Messaggio di questo Ufficio n. 025658 del 12.02.2019, che ad ogni buon fine si ri-acclude alla presente comunicazione.

2. Tenuto conto di quanto verificato nella trattazione delle domande di contributo presentate dagli editori negli esercizi precedenti, si richiama la massima attenzione degli Uffici consolari sulla necessita’ di apporre sempre – in modo chiaro e leggibile – gli estremi della registrazione nel PROTOCOLLO IN ARRIVO su ciascuna istanza ricevuta.

3. Al fine di evitare il ripetersi dei disguidi verificatisi in passato, si raccomanda inoltre a codesti Uffici di acquisire dagli editori copia della RICEVUTA DI SPEDIZIONE degli esemplari cartacei delle Riviste (che gli editori stessi devono inviare direttamente alla Presidenza del Consiglio), e di ALLEGARLA alla documentazione che gli Uffici consolari inoltreranno poi al Dipartimento Informazione ed Editoria.
Inoltre, si rammenta che gli editori hanno l’OBBLIGO di dare evidenza sulla versione cartacea della rivista al contributo percepito e ad eventuali altri finanziamenti pubblici, come disposto dall’art. 5, comma 2, lett. f), richiamato dall’art. 21, comma 1, del medesimo Decreto legislativo.
Ad ogni utile fine, si trascrive l’indirizzo postale cui gli editori devono spedire le copie cartacee:

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per l’informazione e l’editoria
Ufficio per il sostegno all’editoria
Servizio per il sostegno diretto alla stampa
UFFICIO ACCETTAZIONE
Via dell’Impresa 90
00187 – Roma

4. Rammentando che gli Uffici consolari sono tenuti ad inoltrare alla PCM-DIE, entro il prossimo 30 APRILE, tramite Posta Elettronica Certificata all’indirizzo archivio.die@mailbox.governo.it le istanze di contributo ricevute, unitamente alla pertinente documentazione a corredo, si raccomanda di rispettare strettamente tale scadenza e di controllare:

a) che i documenti presentati dagli editori siano conformi alla modulistica pubblicata sul sito del DIE e che siano compilati digitalmente (non a mano);

b) che la documentazione presentata dagli editori sia completa (a tal fine, il prospetto allegato puo’ opportunamente essere utilizzato come lista di controllo);

c) che i documenti in lingua locale siano sempre integrati dalla relativa TRADUZIONE in Italiano, debitamente certificata conforme all’originale; al riguardo, si fa presente che tale adempimento e’ requisito di ammissibilita’ della domanda di contributo;

d) che i prospetti dei costi (da indicarsi nella valuta locale) e delle copie distribuite e vendute siano debitamente CERTIFICATI DA SOCIETA’ DI REVISIONE ABILITATA secondo la normativa locale; oppure, in alternativa, che siano debitamente corredati da FATTURE munite di QUIETANZA DI PAGAMENTO, o altri documenti idonei a comprovare i dati dichiarati.
Si ritiene utile, in proposito, trascrivere le precise istruzioni pubblicate sul sito del DIE:

“i prospetti dei costi di produzione della testata e dei dati concernenti le copie distribuite e vendute devono riportare firma e timbro del revisore e devono essere accompagnati da una relazione in cui il revisore riporta tutte le informazioni richieste dall’art. 3 del D.P.C.M. 15 settembre 2017, dichiara di aver preso visione dei documenti e delle fonti da cui sono tratti i dati indicati nei prospetti e ne attesta sotto la propria responsabilita’ la veridicita’.
Se l’impresa editrice non si avvale della societa’ di revisione ovvero se la certificazione del revisore non e’ completa di tutte le informazioni e assunzioni di responsabilita’ sopra indicate, ai prospetti, sottoscritti dal legale rappresentante, deve essere allegata la documentazione comprovante i costi sostenuti (contratti del personale, bonifici bancari, fatture quietanzate dei costi sostenuti, contratti di spedizione, abbonamenti, etc.). In mancanza di tale documentazione i relativi costi non saranno ammessi al contributo”.
Si rammenta, inoltre, che i costi relativi all’edizione digitale (ammessa solo in parallelo con l’edizione su carta, ma non da sola) devono riferirsi alla realizzazione e gestione della testata in formato digitale, ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. n. 70/2017, e non al mero sito web, come riscontrato in alcuni casi.

e) che tutta la documentazione, anche le eventuali integrazioni istruttorie, sia fatta pervenire al Dipartimento PER IL TRAMITE DEGLI UFFICI DIPLOMATICO-CONSOLARI;

f) che le ATTESTAZIONI degli Uffici consolari siano CONFORMI a quanto richiesto dall’art. 21, comma 3, lett. b), del D. Lgs. n. 70/2017, senza riportare dati richiesti dalla previgente normativa (quali la tiratura e la pubblicita’), non piu’ necessari ai fini istruttori. Si rammenta, al riguardo, che tale ATTESTAZIONE e’ requisito di ammissibilita’ dell’istanza di contributo.

A quest’ultimo riguardo, si richiama l’attenzione sull’importanza del ruolo attribuito alla “dichiarazione del competente Capo dell’Ufficio consolare italiano”, che costituisce parte integrante della documentazione a corredo delle richieste di contributo e con la quale si attestano:
i.) l’EFFETTIVA DIFFUSIONE della testata presso la comunita’ italiana di riferimento,
i.bis) la TRATTAZIONE DI ARGOMENTI DI INTERESSE della comunita’ italiana di riferimento;
ii.) la REALE RILEVANZA DELLA SUA FUNZIONE INFORMATIVA e, piu’ in generale, di promozione della lingua e cultura italiana, o del “sistema Italia” nel suo complesso.
Si rammenta, inoltre, che occorre allegare il parere del Com.It.Es competente, in quanto obbligatorio per legge (art. 2, comma 4, lett. h, della legge n. 286/2003), ancorche’ non vincolante, ovvero motivarne la mancata trasmissione.