{"id":1096,"date":"2023-03-14T01:33:06","date_gmt":"2023-03-13T15:03:06","guid":{"rendered":"https:\/\/consadelaide.esteri.it\/news\/dal_consolato\/2023\/03\/contributi-alla-stampa-periodica\/"},"modified":"2023-04-06T19:31:17","modified_gmt":"2023-04-06T10:01:17","slug":"contributi-alla-stampa-periodica","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/consadelaide.esteri.it\/it\/news\/dal_consolato\/2023\/03\/contributi-alla-stampa-periodica\/","title":{"rendered":"Contributi alla stampa periodica italiana edita e diffusa all&#8217;estero &#8211; Prossima scadenza per la presentazione delle istanze relative alle EDIZIONI 2022"},"content":{"rendered":"<p>1. Si ricorda che<strong> il prossimo 31 MARZO<\/strong> scadra&#8217; il termine per la presentazione delle domande di contributo a favore dei periodici in lingua italiana editi e diffusi all&#8217;estero nell&#8217;anno 2022. Si fa presente, al riguardo, la necessita&#8217; che tale scadenza venga scrupolosamente rispettata.<br \/>\nLa materia e&#8217; disciplinata dal D. Lgs. n. 70\/2017, Capo V, e dal correlato DPCM 15.09.2017, i cui punti fondamentali sono stati analiticamente esposti nel prospetto allegato al Messaggio di questo Ufficio n. 025658 del 12.02.2019, che ad ogni buon fine si ri-acclude alla presente comunicazione.<\/p>\n<p>2. Tenuto conto di quanto verificato nella trattazione delle domande di contributo presentate dagli editori negli esercizi precedenti, si richiama la massima attenzione degli Uffici consolari sulla necessita&#8217; di apporre sempre &#8211; in modo chiaro e leggibile &#8211; gli estremi della registrazione nel PROTOCOLLO IN ARRIVO su ciascuna istanza ricevuta.<\/p>\n<p>3. Al fine di evitare il ripetersi dei disguidi verificatisi in passato, si raccomanda inoltre a codesti Uffici di acquisire dagli editori copia della RICEVUTA DI SPEDIZIONE degli esemplari cartacei delle Riviste (che gli editori stessi devono inviare direttamente alla Presidenza del Consiglio), e di ALLEGARLA alla documentazione che gli Uffici consolari inoltreranno poi al Dipartimento Informazione ed Editoria.<br \/>\nInoltre, si rammenta che gli editori hanno l&#8217;OBBLIGO di dare evidenza sulla versione cartacea della rivista al contributo percepito e ad eventuali altri finanziamenti pubblici, come disposto dall&#8217;art. 5, comma 2, lett. f), richiamato dall&#8217;art. 21, comma 1, del medesimo Decreto legislativo.<br \/>\nAd ogni utile fine, si trascrive l&#8217;indirizzo postale cui gli editori devono spedire le copie cartacee:<\/p>\n<p>Presidenza del Consiglio dei Ministri<br \/>\nDipartimento per l&#8217;informazione e l&#8217;editoria<br \/>\nUfficio per il sostegno all&#8217;editoria<br \/>\nServizio per il sostegno diretto alla stampa<br \/>\nUFFICIO ACCETTAZIONE<br \/>\nVia dell&#8217;Impresa 90<br \/>\n00187 &#8211; Roma<\/p>\n<p>4. Rammentando che gli Uffici consolari sono tenuti ad inoltrare alla PCM-DIE, entro il prossimo 30 APRILE, tramite Posta Elettronica Certificata all&#8217;indirizzo archivio.die@mailbox.governo.it le istanze di contributo ricevute, unitamente alla pertinente documentazione a corredo, si raccomanda di rispettare strettamente tale scadenza e di controllare:<\/p>\n<p>a) che i documenti presentati dagli editori siano conformi alla modulistica pubblicata sul sito del DIE e che siano compilati digitalmente (non a mano);<\/p>\n<p>b) che la documentazione presentata dagli editori sia completa (a tal fine, <strong><a href=\"resource\/doc\/2023\/03\/scheda_riepilogo_stampa_periodica.pdf\">il prospetto allegato<\/a><\/strong> puo&#8217; opportunamente essere utilizzato come lista di controllo);<\/p>\n<p>c) che i documenti in lingua locale siano sempre integrati dalla relativa TRADUZIONE in Italiano, debitamente certificata conforme all&#8217;originale; al riguardo, si fa presente che tale adempimento e&#8217; requisito di ammissibilita&#8217; della domanda di contributo;<\/p>\n<p>d) che i prospetti dei costi (da indicarsi nella valuta locale) e delle copie distribuite e vendute siano debitamente CERTIFICATI DA SOCIETA&#8217; DI REVISIONE ABILITATA secondo la normativa locale; oppure, in alternativa, che siano debitamente corredati da FATTURE munite di QUIETANZA DI PAGAMENTO, o altri documenti idonei a comprovare i dati dichiarati.<br \/>\nSi ritiene utile, in proposito, trascrivere le precise istruzioni pubblicate sul sito del DIE:<\/p>\n<p>&#8220;i prospetti dei costi di produzione della testata e dei dati concernenti le copie distribuite e vendute devono riportare firma e timbro del revisore e devono essere accompagnati da una relazione in cui il revisore riporta tutte le informazioni richieste dall&#8217;art. 3 del D.P.C.M. 15 settembre 2017, dichiara di aver preso visione dei documenti e delle fonti da cui sono tratti i dati indicati nei prospetti e ne attesta sotto la propria responsabilita&#8217; la veridicita&#8217;.<br \/>\nSe l&#8217;impresa editrice non si avvale della societa&#8217; di revisione ovvero se la certificazione del revisore non e&#8217; completa di tutte le informazioni e assunzioni di responsabilita&#8217; sopra indicate, ai prospetti, sottoscritti dal legale rappresentante, deve essere allegata la documentazione comprovante i costi sostenuti (contratti del personale, bonifici bancari, fatture quietanzate dei costi sostenuti, contratti di spedizione, abbonamenti, etc.). In mancanza di tale documentazione i relativi costi non saranno ammessi al contributo&#8221;.<br \/>\nSi rammenta, inoltre, che i costi relativi all&#8217;edizione digitale (ammessa solo in parallelo con l&#8217;edizione su carta, ma non da sola) devono riferirsi alla realizzazione e gestione della testata in formato digitale, ai sensi dell&#8217;art. 7 del D. Lgs. n. 70\/2017, e non al mero sito web, come riscontrato in alcuni casi.<\/p>\n<p>e) che tutta la documentazione, anche le eventuali integrazioni istruttorie, sia fatta pervenire al Dipartimento PER IL TRAMITE DEGLI UFFICI DIPLOMATICO-CONSOLARI;<\/p>\n<p>f) che le ATTESTAZIONI degli Uffici consolari siano CONFORMI a quanto richiesto dall&#8217;art. 21, comma 3, lett. b), del D. Lgs. n. 70\/2017, senza riportare dati richiesti dalla previgente normativa (quali la tiratura e la pubblicita&#8217;), non piu&#8217; necessari ai fini istruttori. Si rammenta, al riguardo, che tale ATTESTAZIONE e&#8217; requisito di ammissibilita&#8217; dell&#8217;istanza di contributo.<\/p>\n<p>A quest&#8217;ultimo riguardo, si richiama l&#8217;attenzione sull&#8217;importanza del ruolo attribuito alla &#8220;dichiarazione del competente Capo dell&#8217;Ufficio consolare italiano&#8221;, che costituisce parte integrante della documentazione a corredo delle richieste di contributo e con la quale si attestano:<br \/>\ni.) l&#8217;EFFETTIVA DIFFUSIONE della testata presso la comunita&#8217; italiana di riferimento,<br \/>\ni.bis) la TRATTAZIONE DI ARGOMENTI DI INTERESSE della comunita&#8217; italiana di riferimento;<br \/>\nii.) la REALE RILEVANZA DELLA SUA FUNZIONE INFORMATIVA e, piu&#8217; in generale, di promozione della lingua e cultura italiana, o del &#8220;sistema Italia&#8221; nel suo complesso.<br \/>\nSi rammenta, inoltre, che occorre allegare il parere del Com.It.Es competente, in quanto obbligatorio per legge (art. 2, comma 4, lett. h, della legge n. 286\/2003), ancorche&#8217; non vincolante, ovvero motivarne la mancata trasmissione.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"1. Si ricorda che il prossimo 31 MARZO scadra&#8217; il termine per la presentazione delle domande di contributo a favore dei periodici in lingua italiana editi e diffusi all&#8217;estero nell&#8217;anno 2022. Si fa presente, al riguardo, la necessita&#8217; che tale scadenza venga scrupolosamente rispettata. La materia e&#8217; disciplinata dal D. Lgs. n. 70\/2017, Capo V, [&hellip;]","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"tags":[],"class_list":["post-1096","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/consadelaide.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1096","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/consadelaide.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/consadelaide.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/consadelaide.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/consadelaide.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1096"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/consadelaide.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1096\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/consadelaide.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1096"}],"wp:term":[{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/consadelaide.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1096"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}