{"id":825,"date":"2023-01-27T00:49:23","date_gmt":"2023-01-26T23:49:23","guid":{"rendered":"https:\/\/consadelaide.esteri.it\/?page_id=825"},"modified":"2026-02-26T10:02:57","modified_gmt":"2026-02-25T23:32:57","slug":"riacquisto-di-cittadinanza","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/consadelaide.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/servizi-per-il-cittadino-straniero\/cittadinanza\/riacquisto-di-cittadinanza\/","title":{"rendered":"Riacquisto della cittadinanza"},"content":{"rendered":"<div class=\"row\">\n<div class=\"col-md-17 col-sm-12 col-xs-24 share\">\n<div class=\"moduletable\">\n<p style=\"margin-top: 0cm; background: white; text-align: justify;\"><span style=\"font-size: 13.5pt; font-family: 'Titillium Web'; color: #1a1a1a;\">La legge n. 74 del 23 maggio 2025 ha riaperto i termini per il riacquisto della cittadinanza a favore di ex cittadini\u00a0<strong><span style=\"font-family: 'Titillium Web';\">nati in Italia\u00a0o che sono stati\u00a0residenti in Italia\u00a0per almeno due anni continuativi e che abbiano perso la cittadinanza non oltre il 15 agosto 1992\u00a0<\/span><\/strong>in applicazione dell\u2019articolo 8, n. 1 e n. 2, o dell\u2019articolo 12 della legge n. 555 del 1912 (naturalizzazione in Paese straniero, rinuncia alla cittadinanza a seguito di involontario acquisto di cittadinanza straniera, figli minori conviventi di genitore che ha perso la cittadinanza). La possibilit\u00e0 di riacquisto\u00a0<strong><span style=\"font-family: 'Titillium Web';\">non si applica a coloro che hanno rinunciato alla cittadinanza italiana\u00a0<\/span><\/strong>(o che l\u2019hanno persa per altro motivo)\u00a0<strong><span style=\"font-family: 'Titillium Web';\">a partire dal 16 agosto 1992<\/span><\/strong>.<\/span><\/p>\n<div>\n<p><strong>La dichiarazione di riacquisto da parte dell\u2019ex cittadino pu\u00f2 essere presentata tra il 1\u00b0 luglio 2025 e il 31 dicembre 2027.<\/strong><\/p>\n<p><strong>Modalit\u00e0 della dichiarazione.<\/strong><\/p>\n<p>Prima di rendere la dichiarazione, l\u2019interessato deve:<\/p>\n<p>a) <strong>identificarsi<\/strong> mediante valido documento di identit\u00e0 emesso dall\u2019autorit\u00e0 del Paese di attuale cittadinanza;<\/p>\n<p>b) <strong>dimostrare, con documentazione<\/strong> completa e autentica:<\/p>\n<p style=\"padding-left: 40px;\">i. le proprie generalit\u00e0 complete (mediante certificato di nascita, che nel caso di nati all\u2019estero dovr\u00e0 essere presentato nelle forme previste per la trascrizione in Italia, legalizzato e tradotto);<\/p>\n<p style=\"padding-left: 40px;\">ii. solo per i nati all\u2019estero, la residenza in Italia per almeno due anni continuativi (mediante certificato storico di residenza);<\/p>\n<p style=\"padding-left: 40px;\">iii. il precedente possesso della cittadinanza italiana (mediante certificato storico di cittadinanza);<\/p>\n<p style=\"padding-left: 40px;\">iv. la causa della perdita della cittadinanza (mediante documentazione atta a dimostrare l\u2019acquisto della cittadinanza straniera e, nei casi previsti, la rinuncia a quella italiana: certificato di naturalizzazione; la documentazione emessa da Autorit\u00e0 straniere dovr\u00e0 essere opportunamente legalizzata e tradotta);<\/p>\n<p style=\"padding-left: 40px;\">v. la data di decorrenza di tale perdita (generalmente, mediante la documentazione di cui al punto iv).<\/p>\n<p>c) <strong>pagare il diritto consolare pari ad euro 250<\/strong>.<\/p>\n<p>La dichiarazione deve essere <strong>resa dall\u2019interessato personalmente<\/strong> innanzi all\u2019Ufficio consolare.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>VERIFICATI I REQUISITI E REPERITA TUTTA LA DOCUMENTAZIONE, COME ILLUSTRATO NEI PRECEDENTI PARAGRAFI, GLI INTERESSATI POTRANNO CONTATTARE IL CONSOLATO PER FISSARE UN APPUNTAMENTO, <span style=\"text-decoration: underline;\">ALLEGANDO\u00a0TUTTA LA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA<\/span>, AL SEGUENTE INDIRIZZO: \u00a0<a href=\"mailto:consolato.adelaide@esteri.it\">consolato.adelaide@esteri.it <\/a><\/strong><\/p>\n<p><strong>Effetti della dichiarazione. <\/strong><\/p>\n<p>Dal giorno successivo alla dichiarazione, l\u2019ex cittadino riacquista la cittadinanza italiana. La dichiarazione di riacquisto non ha effetto retroattivo: dal giorno della perdita della cittadinanza fino al giorno in cui \u00e8 presentata la dichiarazione di riacquisto, l\u2019interessato \u00e8 considerato straniero a tutti gli effetti di legge.<\/p>\n<p>Il riacquisto della cittadinanza comporta il riacquisto di diritti ed obblighi propri dello stato di cittadinanza, tra cui si segnalano:<\/p>\n<p>a) l\u2019obbligo di <strong>iscrizione anagrafica<\/strong>;<\/p>\n<p>b) l\u2019obbligo di <strong>aggiornare la propria posizione di stato civile<\/strong> (ad esempio, fornendo l\u2019atto di matrimonio, gli atti con i quali i matrimoni precedenti sono stati sciolti, eccetera);<\/p>\n<p>c) il diritto di essere <strong>iscritto alle liste elettorali<\/strong>;<\/p>\n<p>d) il diritto di ottenere il passaporto e la carta di identit\u00e0.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Si attira l\u2019attenzione che, con la legge di conversione del decreto legge (legge n. 74\/2025), \u00e8 stato modificato l\u2019articolo 14 della legge n. 91\/1992:<strong> il riacquisto della cittadinanza da parte della persona residente all\u2019estero non comporta pi\u00f9 l\u2019automatico acquisto della cittadinanza da parte del figlio minorenne convivente, se residente all\u2019estero<\/strong>. Per tale acquisto \u00e8 ora necessario che il figlio minorenne sia convivente in Italia con il genitore che riacquista la cittadinanza per almeno due anni anteriormente al riacquisto. Pertanto, i figli (minorenni o, a maggior ragione, maggiorenni) residenti all\u2019estero e nati prima del riacquisto della cittadinanza del genitore non acquistano, per il fatto di detto riacquisto, la cittadinanza italiana. Tuttavia, se il genitore era originariamente cittadino italiano per nascita, il figlio nato prima del riacquisto potr\u00e0 acquistare la cittadinanza italiana con la residenza in Italia (articolo 4, comma 1, lettera c, o articolo 9, comma 1, lettera a, della legge n. 91\/1992).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>RIACQUISTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA PER RESIDENZA<\/strong><\/p>\n<p><span style=\"text-align: justify;\">Chi ha perso la cittadinanza italiana per essersi naturalizzato australiano prima del 16.08.1992 potr\u00e0 riacquistare la cittadinanza scegliendo tra due possibili strade, che si differenziano esclusivamente dal tempo necessario per il riacquisto.<\/span><\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<div>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Nella prima ipotesi<\/strong>, si potr\u00e0 riavere la cittadinanza dopo qualche giorno o qualche settimana a seconda dell&#8217;operativit\u00e0 del Comune Italiano, mentre\u00a0<strong>nella seconda ipotesi<\/strong>\u00a0bisogner\u00e0 aspettare almeno un anno.<\/p>\n<ol style=\"text-align: justify;\">\n<li><strong>Prima ipotesi<\/strong>: Si rende una apposita dichiarazione al Comune o in Consolato e si stabilisce la residenza in Italia entro 12 mesi dalla data della stessa.<\/li>\n<li><strong>Seconda ipotesi<\/strong>: Si stabilisce la residenza in Italia presso un Comune senza fare alcuna dichiarazione e si attendono 365 giorni.<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"text-align: justify;\">In entrambi i casi sar\u00e0 il Comune italiano di residenza a finalizzare la procedura di riacquisto della cittadinanza.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Le istruzioni dettagliate possono essere visualizzate nello specifico\u00a0<a href=\"https:\/\/consadelaide.esteri.it\/it\/chi-siamo\/contatti\/informazioni-utili\/how-to\/\"><span style=\"text-decoration: underline;\">How-to riacquisto cittadinanza.<\/span><\/a><\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"La legge n. 74 del 23 maggio 2025 ha riaperto i termini per il riacquisto della cittadinanza a favore di ex cittadini\u00a0nati in Italia\u00a0o che sono stati\u00a0residenti in Italia\u00a0per almeno due anni continuativi e che abbiano perso la cittadinanza non oltre il 15 agosto 1992\u00a0in applicazione dell\u2019articolo 8, n. 1 e n. 2, o dell\u2019articolo [&hellip;]","protected":false},"author":6,"featured_media":0,"parent":178,"menu_order":6,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":{"footnotes":""},"class_list":["post-825","page","type-page","status-publish","hentry"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/consadelaide.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/825","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/consadelaide.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/consadelaide.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/consadelaide.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/users\/6"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/consadelaide.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=825"}],"version-history":[{"count":6,"href":"https:\/\/consadelaide.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/825\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":6926,"href":"https:\/\/consadelaide.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/825\/revisions\/6926"}],"up":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/consadelaide.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/178"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/consadelaide.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=825"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}