{"id":4916,"date":"2025-04-04T11:00:11","date_gmt":"2025-04-04T00:30:11","guid":{"rendered":"https:\/\/consadelaide.esteri.it\/?page_id=4916"},"modified":"2026-03-03T10:26:51","modified_gmt":"2026-03-02T23:56:51","slug":"cittadinanza-iure-sanguinis-pre-27-03-2025","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/consadelaide.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/servizi-per-il-cittadino-straniero\/cittadinanza\/cittadinanza-iure-sanguinis-pre-27-03-2025\/","title":{"rendered":"Cittadinanza per figli minorenni nati all\u2019estero"},"content":{"rendered":"<p><strong>ACQUISTO DELLA CITTADINANZA PER I FIGLI MINORENNI NATI ALL&#8217; ESTERO DA GENITORE CHE TRASMETTE LA CITTADINANZA (IURE SANGUINIS)<\/strong><\/p>\n<p>Per i <strong>figli minorenni nati all\u2019estero da genitore cittadino che trasmette la cittadinanza<\/strong> si invita a prendere visione di quanto riportato al seguente link:\u00a0<a href=\"https:\/\/consadelaide.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/servizi-per-il-cittadino-italiano\/stato-civile\/trascrizione-atto-di-nascita\/\">Stato Civile\u00a0<\/a><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>ACQUISTO DELLA CITTADINANZA PER I FIGLI MINORENNI NATI ALL&#8217;ESTERO DA GENITORE CHE <span style=\"text-decoration: underline;\">NON<\/span> TRASMETTE LA CITTADINANZA (BENEFICIO DI LEGGE)<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">I <strong>figli minorenni nati all\u2019estero da genitore cittadino che NON trasmette la cittadinanza<\/strong> possono acquistare la cittadinanza italiana in due casi.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Nel primo caso (<u>comma 1-bis dell\u2019articolo 4 della legge n. 91\/1992<\/u>)\u00a0<\/strong>i seguenti presupposti devono essere posseduti\u00a0<strong>congiuntamente<\/strong>:<\/p>\n<ul style=\"text-align: justify;\">\n<li><strong>uno dei genitori \u00e8<\/strong>\u00a0<strong>cittadino\u00a0<u>per nascita<\/u>.\u00a0<\/strong>Si escludono quindi i casi di cittadini per naturalizzazione ai sensi dell\u2019articolo 9 della legge n. 91\/1992 o \u201cper beneficio di legge\u201d ai sensi dell\u2019articolo 4 della legge n. 91\/1992 ovvero per matrimonio ai sensi dell\u2019articolo 5 della legge n. 91\/1992 o dell\u2019articolo 10 della legge n. 555\/1912 oppure per riacquisto ai sensi degli articoli 13 o 17 della legge n. 91\/1992 ovvero\u00a0<em>iuris communicatione<\/em> (art. 14 della legge n. 91\/1992).<\/li>\n<li><strong><u>entrambi<\/u><\/strong>\u00a0i genitori (incluso il genitore straniero) o il tutore presentano una\u00a0<strong>dichiarazione di volont\u00e0 di acquisto della cittadinanza entro tre anni dalla nascita<\/strong> (o dalla data successiva in cui \u00e8 stabilita la filiazione da cittadino italiano o in cui \u00e8 decisa l\u2019adozione da parte di cittadino italiano durante la minore et\u00e0 del figlio). In caso di riconoscimento della filiazione in tempi successivi da parte di genitori entrambi cittadini italiani per nascita, il termine di tre anni decorrer\u00e0 dal primo riconoscimento (perch\u00e9 gi\u00e0 il primo riconoscimento comporta la trasmissione della cittadinanza). Se invece avviene prima il riconoscimento da parte di genitore straniero (o cittadino italiano non per nascita ma ad altro titolo), il termine di tre anni sar\u00e0 computato a partire dal riconoscimento da parte del secondo genitore cittadino per nascita.<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>La dichiarazione di volont\u00e0 di acquisto della cittadinanza deve essere formale e avvenire di persona, alla presenza dell&#8217;operatore consolare delegato all\u2019esercizio delle funzioni di stato civile.<\/strong>\u00a0Se i genitori non rendono la dichiarazione contestualmente, il requisito di legge si considera soddisfatto alla data in cui \u00e8 presentata la dichiarazione del secondo genitore. Se la filiazione (anche adottiva) \u00e8 stabilita nei confronti di una sola persona (o se l\u2019altro genitore \u00e8 deceduto), sar\u00e0 sufficiente la dichiarazione di un solo genitore.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nel caso di stabilimento della residenza legale del minore in Italia, la dichiarazione pu\u00f2 essere presentata anche successivamente al termine di tre anni dalla nascita, ma la residenza deve perdurare per almeno due anni continuativi dopo la dichiarazione di volont\u00e0 di acquisto della cittadinanza presentata dai genitori.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il\u00a0<strong>secondo caso<\/strong>\u00a0<strong>(<u>comma 1-ter dell\u2019articolo 1 del decreto-legge n. 36\/2025<\/u>)\u00a0<\/strong>si applica quando sussistono\u00a0<strong>tutte\u00a0<\/strong>le condizioni seguenti:<\/p>\n<ul style=\"text-align: justify;\">\n<li>persone\u00a0<strong><u>minorenni alla data di entrata in vigore della legge di conversione<\/u><\/strong>, cio\u00e8 persone che non avevano compiuto il 18\u00b0 anno di et\u00e0 al <strong>24 maggio 2025<\/strong>;<\/li>\n<li><strong>figli di cittadini\u00a0<u>per nascita<\/u> <\/strong><strong>che si trovano nelle condizioni previste dalle lettere a), a-bis) e b) dell\u2019articolo 3-bis della legge n. 91\/1992.\u00a0<\/strong>In altri termini, i genitori devono essere riconosciuti cittadini sulla base di domanda amministrativa o giudiziale presentata entro le 23:59 (ora di Roma) del 27 marzo 2025 o sulla base di domanda presentata sulla base di appuntamento comunicato dall\u2019Ufficio consolare o dal Comune entro la medesima data;<\/li>\n<li>la dichiarazione dei genitori o del tutore deve essere presentata all\u2019Ufficio consolare\u00a0<strong><u>entro il 31 maggio 2029<\/u><\/strong>. Se l\u2019interessato, minorenne alla data del 24 maggio 2025, diviene nel frattempo maggiorenne, la dichiarazione dovr\u00e0 essere presentata da lui personalmente entro il medesimo termine.<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>La dichiarazione di volont\u00e0 di acquisto della cittadinanza deve essere formale e avvenire di persona, alla presenza dell&#8217;operatore consolare delegato all\u2019esercizio delle funzioni di stato civile.<\/strong>\u00a0Se i genitori non rendono la dichiarazione contestualmente, il requisito di legge si considera soddisfatto alla data in cui \u00e8 presentata la dichiarazione del secondo genitore. Se la filiazione (anche adottiva) \u00e8 stabilita nei confronti di una sola persona (o se l\u2019altro genitore \u00e8 deceduto), sar\u00e0 sufficiente la dichiarazione di un solo genitore.<\/p>\n<p>\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 ***<\/p>\n<p>In entrambi i casi il minore, in base all&#8217;art. 15 L. 91\/1992, acquista la cittadinanza dal giorno successivo alla data della dichiarazione resa dai genitori.<\/p>\n<p><span style=\"text-align: justify;\">Alla cittadinanza italiana acquistata nei modi sopra indicati l\u2019interessato, una volta divenuto maggiorenne, pu\u00f2 fare rinuncia, con la sola condizione che non si produca una condizione di apolidia.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0***<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>COSTI<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La pratica \u00e8 gratuita.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>DOCUMENTI DA PRESENTARE IL GIORNO DELL\u2019APPUNTAMENTO<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li style=\"text-align: justify;\">atto di nascita del minore con apostille e traduzione<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\"><span style=\"text-decoration: underline;\">passaporto australiano o di altra nazionalit\u00e0 del minore<\/span><\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">documenti di identit\u00e0 di entrambi i genitori<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">atto di nascita del genitore con apostille e traduzione (oppure certificato di cittadinanza italiana per nascita del genitore). Per i genitori cittadini italiani regolarmente iscritti all\u2019AIRE, il certificato di cittadinanza italiana per nascita potr\u00e0 essere sostituito da una <a href=\"https:\/\/consadelaide.esteri.it\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/AUTOCERTIFICAZIONE-CITTADINANZA.pdf\">dichiarazione sostitutiva<\/a>.<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>VERIFICATI I REQUISITI E REPERITA TUTTA LA DOCUMENTAZIONE, COME ILLUSTRATO NEI PRECEDENTI PARAGRAFI, GLI INTERESSATI POTRANNO CONTATTARE IL CONSOLATO PER FISSARE UN APPUNTAMENTO, AL SEGUENTE INDIRIZZO: \u00a0<a href=\"mailto:consolato.adelaide@esteri.it\">consolato.adelaide@esteri.it<\/a><\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"ACQUISTO DELLA CITTADINANZA PER I FIGLI MINORENNI NATI ALL&#8217; ESTERO DA GENITORE CHE TRASMETTE LA CITTADINANZA (IURE SANGUINIS) Per i figli minorenni nati all\u2019estero da genitore cittadino che trasmette la cittadinanza si invita a prendere visione di quanto riportato al seguente link:\u00a0Stato Civile\u00a0 &nbsp; ACQUISTO DELLA CITTADINANZA PER I FIGLI MINORENNI NATI ALL&#8217;ESTERO DA GENITORE [&hellip;]","protected":false},"author":12,"featured_media":0,"parent":178,"menu_order":3,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":{"footnotes":""},"class_list":["post-4916","page","type-page","status-publish","hentry"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/consadelaide.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/4916","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/consadelaide.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/consadelaide.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/consadelaide.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/users\/12"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/consadelaide.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=4916"}],"version-history":[{"count":10,"href":"https:\/\/consadelaide.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/4916\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":7007,"href":"https:\/\/consadelaide.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/4916\/revisions\/7007"}],"up":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/consadelaide.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/178"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/consadelaide.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=4916"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}