1. ELEGGIBILITÀ
L’art. 1 della legge n. 91/92 stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre italiani.
ATTENZIONE
- La donna italiana perdeva la cittadinanza se contraeva matrimonio con cittadino straniero fino al 01/01/1948.
- La donna italiana trasmette la cittadinanza solo ai figli nati dopo il 01/01/1948.
Per il riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza è necessario che siano provati i seguenti punti:
- che la discendenza abbia inizio da un avo italiano (dante causa).
- che il dante causa abbia mantenuto la cittadinanza italiana sino alla maggiore età o emancipazione del diretto discendente. La mancata naturalizzazione o la data di un’eventuale naturalizzazione del dante causa deve essere comprovata mediante attestazione rilasciata dalla competente Autorità straniera.
- che sia comprovata la discendenza dal dante causa mediante gli atti di stato civile (nascita, matrimonio, divorzio, morte): detti atti devono essere muniti di apostille e di traduzione ufficiale.
- che né l’istante né gli ascendenti abbiano mai rinunciato alla cittadinanza italiana (interrompendo, quindi, la catena di trasmissione della cittadinanza).
NOTA BENE: se il dante causa si è naturalizzato prima della nascita o durante la minore età del discendente successivo, si è interrotta la trasmissione della cittadinanza. Non si ha quindi diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza (cfr. artt. 8 e 12 Legge n.555/1912).
2. ISTANZA DI RICONOSCIMENTO DI CITTADINANZA PER DISCENDENZA
- SOLO i cittadini maggiorenni possono presentare istanza di riconoscimento di cittadinanza italiana per discendenza. Per i cittadini minorenni si invita a prendere visione di quanto riportato al seguente link: Stato Civile
- SOLO i cittadini australiani o cittadini di altri Stati provvisti di visto australiano di residenza permanente nel Sud Australia possono presentare istanza presso questo Consolato d’Italia. Prova della residenza in SA è richiesta al momento della presentazione della domanda.
- L’istanza è individuale, va presentata di persona previo appuntamento da prendersi online qui e corredata della documentazione richiesta.
- Qualora due o più membri della stessa famiglia intendono presentare istanza di riconoscimento di cittadinanza italiana per discendenza a partire dallo stesso dante causa, sia contemporaneamente o in momenti diversi, è sufficiente presentare solo una documentazione relativa al dante causa e ai discendenti comuni, purché i richiedenti siano tutti residenti in SA.
- I residenti nel SA i cui i familiari hanno ottenuto il riconoscimento della cittadinanza italiana presso un altro Consolato o in Italia, devono presentare in ogni caso tutta la documentazione relativa al dante causa in originale.
3. DOCUMENTI DA PRESENTARE IL GIORNO DELL’APPUNTAMENTO
Per il DANTE CAUSA e per ognuno dei DISCENDENTI
- atto integrale di nascita rilasciato dal Comune italiano
- atto di matrimonio (eventuale) con apostille e traduzione
- sentenza di divorzio (eventuale) con apostille e traduzione
- atto di decesso (eventuale) con apostille e traduzione
- certificato di naturalizzazione o Certificato di residenza permanente/VEVO (SOLO PER IL DANTE CAUSA)
Per il richiedente
- prova di residenza (patente di guida, utenza domestica)
- Checklist compilata
- atto di nascita con apostille e traduzione
- atto di matrimonio (eventuale) con apostille e traduzione
- sentenza di divorzio (eventuale), con apostille e traduzione
Le traduzioni o le certificazioni di conformità se fatte per uso trascrizione nei registri dello stato civile italiano sono gratuite
Su dove ottenere atti, certificati e traduzioni consulta qui
In caso di documenti non australiani, il richiedente dovrà verificare con il Consolato italiano competente la correttezza formale e sostanziale della documentazione.
In casi eccezionali, questo Consolato potrà certificarne la traduzione secondo le modalità sopra menzionate, posto che il documento straniero sia redatto in inglese quale lingua ufficiale del Paese emittente.
4. COSTI
Tutte le istanze di riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza sono soggette al pagamento di una percezione consolare per il trattamento della domanda di 600 Euro da corrispondersi in valuta locale (art. 7 del tariffario consolare).
Si precisa che trattasi di un contributo di carattere obbligatorio richiesto dalla legge per la trattazione della pratica che non implica in alcun modo l’esito positivo del procedimento e, pertanto, non è in alcun caso rimborsabile.
NOTA BENE
- Tutti i documenti devono essere presentati in originale e non vengono restituiti
- L’Ufficio Cittadinanza si riserva di richiedere ulteriore documentazione qualora gli elementi a disposizione fossero ritenuti insufficienti per una corretta valutazione dell’istanza di cittadinanza.
- La ricerca della documentazione è onere del richiedente.
- Il procedimento per l’accertamento del possesso della cittadinanza italiana sarà concluso entro 730 giorni, così come stabilito dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 33 del 17/01/2014, in G.U. n. 64 del 18/03/2014.
- Il Consolato trasmetterà tramite email ai richiedenti una comunicazione ufficiale in merito all’esito della procedura, contestualmente all’invio della relativa documentazione al Comune in Italia per la registrazione, nel caso di esito positivo.
Alle richieste dell’utenza di informazioni generali sulle procedure o sulla documentazione necessaria a presentare domanda di cittadinanza NON sarà possibile rispondere individualmente per e-mail o al telefono e si rimanda alle indicazioni contenute nelle relative pagine web.