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Elezioni Comites 2021

AGG. 23 novembre 2021

Con provvedimento del Presidente del Comitato Elettorale Circoscrizionale è stato costituito il seggio elettorale per le operazioni di scrutinio relative all’elezione dei membri del Comites di Adelaide e sono stati al contempo nominati i componenti di tale seggio. 

Con decreto consolare del Capo dell’Ufficio consolare di Adelaide (CLICCA QUI) sono indette le elezioni per l’istituzione e il rinnovo del Comitato degli Italiani all’estero di Adelaide (Australia Meridionale).

Con decreto consolare n.8 del 6 ottobre 2021 è stato costituito il Comitato Elettorale Circoscrizionale per l’elezione dei componenti del Comitato degli italiani all’estero di Adelaide. Qui il Decreto (CLICCA QUI)

La data delle elezioni è fissata al 3 dicembre 2021. Tale data corrisponde all’ultimo giorno utile per far pervenire al proprio consolato di riferimento la busta contenente la propria scheda elettorale votata. Per partecipare al voto occorre iscriversi nell’elenco degli elettori del proprio consolato di riferimento facendo pervenire apposita domanda entro e non oltre il 3 novembre 2021.

Il comitato da eleggere sarà composto di dodici (12) membri, sulla base della consistenza della collettività residente. Con il decreto si istituisce anche l’Ufficio elettorale adibito alle operazioni elettorali.

 

COME SI VOTA

In questi giorni gli elettori iscritti nell’elenco degli elettori optanti per le elezioni Comites 2021 stanno ricevendo il plico elettorale contenente la scheda elettorale e le ISTRUZIONI PER IL VOTO.

Si consiglia di seguire con attenzione le istruzioni per l’espressione del voto e di restituire per posta la busta pre-affrancata il prima possibile, in maniera tale che il Consolato le possa ricevere entro e non oltre il 3 dicembre 2021.

Riferimenti normativi:

Art. 18 L 286/2003

(Espressione del voto)

1. L’elettore vota tracciando un segno sul contrassegno corrispondente alla lista da lui prescelta o comunque sul rettangolo che lo contiene. Ciascun elettore, nell’ambito dei candidati della lista da lui votata, può esprimere un numero di preferenze non superiore ad un terzo dei candidati da eleggere. Le preferenze espresse in eccedenza a tale numero sono nulle.

2. Il voto è nullo se non è espresso sull’apposita scheda o se presenta segni di riconoscimento dell’identità dell’elettore.
3. Il voto di preferenza è espresso mediante un segno tracciato a fianco del nome del candidato prescelto o con l’indicazione del nome stesso.
4. L’indicazione di una o più preferenze relative alla stessa lista vale quale votazione della lista anche se non sia stato espresso il voto di lista.
5. Se il voto è espresso a favore di più di una lista con l’indicazione di più preferenze per candidati appartenenti ad una soltanto di tali liste, il voto medesimo è nullo.

Art.18 DPR 395/2003

Espressione del voto

1. Ai sensi dell’articolo 18, comma 1, della legge, l’elettore esprime il voto mediante penna di colore nero o blu, pena l’annullamento della scheda.

2. E’ nullo il voto di preferenza nel quale il candidato non e’ indicato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della medesima lista.

3. Sono nulle le preferenze per candidati compresi in una lista diversa da quella votata.

4. Le preferenze espresse in eccedenza al numero stabilito per il Comitato sono nulle, rimanendo valide le prime.

RICHIESTA DUPLICATI

A partire dal 19 novembre sara’ possibile rilasciare all’elettore che non abbia ricevuto il plico elettorale presso il proprio domicilio un duplicato, previa richiesta del connazionale all’ufficio consolare.

I duplicati potranno essere richiesti di persona presso il Consolato. E’ possibile accettare la richiesta di duplicato pervenuta per mail o PEC, accompagnata da fotocopia di un documento di riconoscimento (anche se emesso da Autorita’ locali, purche’ valido). Si prega di indirizzare la richiesta a consolato.adelaide@esteri.it

L’Ufficio consolare effettuerà tutti gli opportuni accertamente e le verifiche del caso.

 

AGGIORNAMENTI PRECEDENTI

COSA DEVO FARE PER REGISTRARMI PER IL VOTO?

Per poter votare è necessario iscriversi entro il 3 novembre facendo pervenire al Consolato:

  1. Il MODULO DI ISCRIZIONE compilato;
  2. Copia di un proprio documento di identità valido.

Il modulo e la copia del documento di identità possono essere consegnati al Consolato:

– di persona;

– via email (a consolato.adelaide@esteri.it) o tramite posta certificata (a con.adelaide@cert.esteri.it)

– per posta ordinaria cartacea;

In alternativa, l’iscrizione può essere completata online attraverso il portale dei servizi consolari Fast It, disponibile a questo link: https://serviziconsolari.esteri.it/ScoFE/index.sco 

 

CAMPAGNA INFORMATIVA 

l prossimo 3 dicembre si terranno le elezioni per il rinnovo dei Com.It.Es.; gli italiani residenti all’estero saranno chiamati a votare. Guarda il video 

Cosa sono i Comites?
Comitati elettivi istituiti nel 1985 che rappresentano i connazionali all’estero, nei rapporti con Ambasciate e Consolati.

Cosa fanno?
Rappresentano la Comunità italiana, promuovendone gli interessi; favoriscono l’inserimento della nuova mobilità e preservano la memoria storica dell’emigrazione italiana.

Quanti sono?
Nel mondo sono presenti 108 Com.It.Es., di cui 50 in Europa, 44 nelle Americhe, 7 in Asia e Oceania, 4 nell’area medio-orientale e 3 in Africa sub-sahariana. Una presenza importante, per rappresentare e promuovere gli interessi della comunità italiana nel mondo.

Da chi sono eletti e quando si formano?
Sono eletti direttamente dai connazionali residenti all’estero in ciascuna circoscrizione consolare ove risiedono almeno tremila connazionali.

Chi ne fa parte?
Sono composti da 12 o da 18 membri, eletti in circoscrizioni consolari rispettivamente sotto o sopra la soglia dei 100.000 connazionali residenti AIRE, e restano in carica 5 anni.

Per saperne di piu’ ascolta i seguenti podcast:

Podcast 1 “Elezioni Com.It.Es.”

Podcast 2 “Com.It.Es.: chi può votare?”

Podcast 3 “Dove si terranno le elezioni”

Podcast 4 “Il Com.It.Es. ti aiuta”

Podcast 5 “Progetti dei Com.It.Es.”

 

GUARDA IL VIDEO ESPLICATIVO SUI COMITES:

 

 IN EVIDENZA:

 

MODALITA’ PER LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE NELL’ELENCO ELETTORALE (scadenza: 3 novembre 2021)

A questo importante appuntamento elettorale potranno partecipare gli elettori, in possesso dei requisiti di legge per l’elettorato attivo, residenti e iscritti all’AIRE nella circoscrizione consolare da almeno 6 mesi (rispetto alla data delle elezioni).

Il voto si svolge per corrispondenza, ma – a differenza delle elezioni politiche e dei referendum – il plico elettorale viene spedito SOLTANTO agli elettori che abbiano presentato espressa richiesta di iscrizione nell’elenco elettorale per le elezioni dei Comites, almeno trenta giorni prima della data stabilita per le votazioni.

ATTENZIONE: per ricevere il plico elettorale l’elettore deve quindi richiedere al proprio consolato di riferimento di essere iscritto nell’elenco elettorale, ENTRO E NON OLTRE IL 3 NOVEMBRE 2021.

I cittadini italiani residenti all’estero e iscritti AIRE possono iscriversi sin da ora nell’elenco elettorale del proprio consolato attraverso il portale dei servizi consolari Fast It, a questo link: https://serviziconsolari.esteri.it/ScoFE/index.sco , selezionando la funzione dedicata alle elezioni: “Domanda di iscrizione nell’elenco elettorale per le elezioni dei Comites”. La procedura sul portale Fast It è interamente guidata e tutta digitale, per una massima rapidità e sicurezza.

In alternativa, il cittadino può far pervenire il modulo per l’iscrizione nell’elenco elettorale per le elezioni dei Comites  in uno dei seguenti modi:

  •  consegnandolo di persona (presentarsi muniti di un documento di identità);
  •  inviandolo per posta cartacea insieme a fotocopia di un documento di identità comprensivo della firma del titolare;
  •  inviandolo per posta elettronica ordinaria (consolato.adelaide@esteri.it) oppure certificata (con.adelaide@cert.esteri.it), insieme a copia del documento d’identità, comprensivo della firma del titolare.

 

 Informativa sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali

 

 

PRESENTAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI E AUTENTICAZIONE DELLE FIRME DEI SOTTOSCRITTORI.

 

A) CANDIDATI: REQUISITI, INELEGGIBILITA’ E INCANDIDABILITA’

A.1) ELEGGIBILITA’ DEI CANDIDATI

Ai sensi dell’art. 5 della Legge 286/2003, sono eleggibili i cittadini italiani residenti nella circoscrizione consolare e candidati in una delle liste presentate, purché iscritti nell’elenco aggiornato di cui all’art. 5 comma 1 della Legge 459/2001 e in possesso dei requisiti per essere candidati alle consultazioni elettorali amministrative.

La candidatura è ammessa solo in una circoscrizione e per una sola lista.

Ai sensi dell’art. 6 del DPR 395/2003, i candidati devono essere in possesso dei requisiti previsti per godere di elettorato passivo (art. 55, comma 1, del D.Lgs. 267/2000).

A.2) INELEGGIBILITA’ E INCANDIDABILITA’

Ai sensi dell’art. 5, comma 4, della Legge, non sono eleggibili i dipendenti dello Stato italiano che prestano servizio all’estero, ivi compresi il personale a contratto, nonché coloro che detengono cariche istituzionali e i loro collaboratori salariati. Non sono altresì eleggibili gli amministratori e i legali rappresentanti di enti gestori di attività scolastiche che operano nel territorio del Comitato e gli amministratori e i legali rappresentanti dei comitati per l’assistenza che ricevono finanziamenti pubblici.

Inoltre, l’art. 6 del DPR 395/2003, già richiamato, rinvia alle condizioni di ineleggibilità e incandidabilità previste dagli articoli 60 (Ineleggibilità) e 61 (Ineleggibilità e incompatibilità alla carica di sindaco e presidente di provincia) del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche, nonché dagli articoli 10 (incandidabilità alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali) e 11 (Sospensione e decadenza di diritto degli amministratori locali in condizione di incandidabilità) del D.Lgs. 235/2012.

Nel caso di candidatura in più circoscrizioni o in più liste, il candidato non è eleggibile. Non sono infine eleggibili coloro che sono stati componenti di un Comitato per due mandati consecutivi (art. 8 della Legge).

 

B) PRESENTAZIONE DELLE LISTE DI CANDIDATI

Le liste sono formate da un numero di candidati almeno pari al numero dei membri del Comitato da eleggere e non superiore a 16 per i Comites composti da 12 membri o 22 per i Comites composti da 18 membri.

Esse sono presentate nelle ore d’ufficio all’Ufficio elettorale dal ventesimo al trentesimo giorno successivo all’indizione (ossia da giovedì 23 settembre a domenica 3 ottobre 2021). L’Ufficio Elettorale presso il Consolato sarà aperto anche nelle giornate di sabato 2 e domenica 3 ottobre 2021, dalle ore 19.00 alle 12.00.

Le liste, ciascuna munita del proprio contrassegno, sono presentate da uno dei candidati o da un sottoscrittore. Il presentatore della lista dichiara il proprio domicilio ai fini delle successive notificazioni.

Ogni lista di candidati (ognuno con cognome, nome, luogo e data di nascita, nonché numero progressivo attribuito dal presentatore di lista) deve essere corredata della prescritta documentazione, ovvero:

a) le dichiarazioni, firmate e autenticate, di accettazione della candidatura di ciascun candidato corredate dai relativi certificati nei quali si attesta che i candidati sono iscritti negli elenchi elettorali della circoscrizione consolare, allo scopo di evitare che persone prive dell’elettorato attivo partecipino alle elezioni in qualità di candidati (in conformità con le norme vigenti in materia elettorale);

b) la designazione di un rappresentante effettivo e di uno supplente per il comitato elettorale circoscrizionale;

c) le sottoscrizioni prescritte dalla legge. Per ogni sottoscrittore la lista deve recare il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita e la certificazione elettorale.

N.B.: a seguito dell’emanazione del DL 117/2021, e limitatamente alle elezioni dei Com.It.Es. previste per il 2021, la firma dei sottoscrittori è esente da autentica se accompagnata da un valido documento di identità o di riconoscimento o di documento equipollente ai sensi dell’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, anche rilasciato dalle competenti autorità del Paese di residenza.

I sottoscrittori delle liste devono essere residenti nella circoscrizione consolare (da almeno sei mesi in base all’art.13, comma 1, Legge 286/2003) e risultare negli elenchi elettori per le elezioni dei Comites.

I certificati, anche collettivi, che attestano l’iscrizione dei sottoscrittori negli elenchi elettori per le elezioni dei Comites della relativa circoscrizione sono rilasciati dall’ufficio consolare, a partire dal quindicesimo giorno successivo alla data di indizione delle elezioni (ossia dal 18 settembre 2021). Essi sono rilasciati su richiesta degli interessati e sulla base degli atti in possesso dell’ufficio consolare e nel termine improrogabile di 24 ore dalla richiesta.

Le dichiarazioni di presentazione delle liste dei candidati possono essere firmate in atti (fogli) separati. Gli atti separati di raccolta delle firme riportano il contrassegno di lista, nonché tutti i nominativi dei candidati.

Si specifica che le firme dei presentatori di lista sono comunque autenticate dal funzionario consolare in considerazione del fatto che la legge prevede che il presentatore della lista si rechi all’Ufficio consolare per consegnare la propria dichiarazione. Parimenti si rammenta che le sottoscrizioni alle accettazioni delle candidature sono egualmente soggette ad autentica.

 

SOTTOSCRIZIONI DELLE LISTE DEI CANDIDATI ED ESENZIONE AUTENTICA DELLE FIRME

Gli elettori sottoscrittori delle liste devono risultare iscritti nell’elenco degli elettori residenti, non possono essere candidati e non possono sottoscrivere più di una lista pena la nullità della sottoscrizione.

N.B.: a seguito dell’emanazione del DL 117/2021, e limitatamente alle elezioni dei Com.It.Es. previste per il 2021, il numero minimo di sottoscrizioni richieste per la presentazione delle liste di cui all’articolo 15, comma 3, della legge 23 ottobre 2003, n. 286, è fissato in CINQUANTA (anziché cento) per le collettività composte da un numero di cittadini italiani fino a cinquantamila e in CENTO (anziché duecento) per quelle composte da un numero di cittadini italiani superiore a cinquantamila. Si rammenta che ai sensi dell’art. 1 della L. 286/2003, la consistenza numerica della collettività residente si ricava dall’elenco aggiornato al 31/12/2020 dei residenti all’estero ex art. 5 della Legge 459/2001.

Si ribadisce che le firme dei sottoscrittori non sono soggette ad autentica (vedasi punto B), fermo restando che le firme già autenticate dagli Uffici consolari sono considerate valide a tutti gli effetti.

 

MODULISTICA: 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI

MODELLO DI DICHIARAZIONE PRESENTAZIONE LISTE (ATTO PRINCIPALE)

MODELLO DI DICHIARAZIONE PRESENTAZIONE LISTE (ATTO SEPARATO)

MODELLO DI ACCETTAZIONE CANDIDATURA

DESIGNAZIONE RAPPRESENTANTI DI LISTA EFFETTIVO E SUPPLENTE

 

Per maggiori informazioni visita il sito della Farnesina:
https://www.esteri.it/mae/it/servizi/italiani-all-estero/organismirappresentativi/comites.html